Semplificazioni in materia di adempimenti e modifica del sistema sanzionatorio relativo alle violazioni; sono queste le significative novità che interesseranno la materia di qui a una settimana.
L’art. 12-septies, D.L. 30.04.2019, n. 134, apporta con decorrenza dal 1.01.2020 rilevanti modifiche alla normativa sulle dichiarazioni di intento, sia per quel che riguarda gli adempimenti, nell’ottica della semplificazione, sia per quanto concerne la disciplina sanzionatoria.
A) Modifiche agli adempimenti - Gli esportatori abituali ed i loro fornitori, in relazione alle dichiarazioni di intento emesse e ricevute, non saranno più obbligati a numerarle progressivamente, ad annotarle in appositi registri né a conservarle ai sensi dell’art. 39 D.P.R. n. 633/1972.
L’esportatore abituale dovrà inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, come in passato, la dichiarazione di intento di ogni suo fornitore destinatario; dovrà comunicare al fornitore, con modalità a sua scelta, la propria volontà di non assoggettare ad IVA le operazioni fatturate, con gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento relativa presenti nella ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate; a tal fine si ritiene opportuno, per la sua semplicità, consegnare come in precedenza copia della dichiarazione di intento inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate assieme alla ricevuta di presentazione.
Il fornitore dell’esportatore abituale, dopo aver ricevuto la richiesta del cliente, dovrà accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate per verificare l’avvenuta...