La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27163/2018, è tornata a occuparsi dell'individuazione di un amministratore di fatto. Il caso vedeva la dipendente di una società sul banco degli imputati per il reato di bancarotta fraudolenta, in quanto amministratrice di fatto della società medesima.
Secondo i giudici si configurano i presupposti per l'applicabilità della figura “dell'amministratore di fatto” ogniqualvolta emerga la partecipazione attiva alla gestione sociale dell'amministratore. In presenza di specifiche e non occasionali attività di gestione, oppure di precise condotte aventi rilevanza esterna si appalesa la figura dell'amministratore di fatto e tali elementi devono ingenerare nei terzi il convincimento che questo soggetto sia il gestore della società.
L'estensione della qualifica soggettiva individuata nell'art. 2639 C.C. presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; gli elementi della “significatività” e della “continuità” non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione, ma richiedono in ogni caso l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. L'art. 2639 C.C. è stato riformulato dal D.Lgs. 61/2002 e la nuova versione ha previsto che alla figura...