Con la circolare 26.03.2025, n. 5 il Ministero del Lavoro ha definito le specifiche forme giuridiche che i comitati devono adottare per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). In particolare, la possibilità è concessa anche ai comitati privi di personalità giuridica che desiderano ottenerla attraverso l'iscrizione al Runts.Comitati privi di personalità giuridica nel contesto del Runts - Nel contesto del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), i comitati privi di personalità giuridica sono definiti come soggetti giuridici autonomi. La loro configurazione, disciplinata dagli artt. 39-42 c.c., ne garantisce l’inclusione nell’ampia formulazione dell’art. 4 del codice del Terzo settore. Questa normativa consente l’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (Ets) anche agli “altri enti di carattere privato diversi dalle società”, che si caratterizzano primariamente per l’assenza del fine lucrativo.È importante sottolineare che i comitati disciplinati dall’art. 39 c.c. non devono essere confusi con i livelli di base di strutture complesse come le reti associative, che pur potendo essere denominati “comitati”, hanno in realtà la natura giuridica di associazioni.Inoltre, la circolare ministeriale precisa che i comitati possono iscriversi solamente nella sezione g) del Runts, quella dedicata agli “altri enti del Terzo settore”. Questa restrizione è dovuta all'incompatibilità della forma giuridica di...