Con l’intento di fare chiarezza in una materia spesso poco conosciuta dagli operatori commerciali, giova approfondire l’imposta di consumo non armonizzata a livello Ue, cioè quella gravante sugli oli lubrificanti. Tali prodotti sono soggetti all’imposta di consumo di natura similare alle accise e quindi assimilata alla stessa disciplina generale: di qui la posizione sistematica nel Testo Unico delle Accise (artt. 61 e 62 D.Lgs. 504/1995).
Sempre in termini generali, pare doveroso anche evidenziare che, a differenza delle accise, armonizzate all’interno dell’Unione Europea dalle Direttive, l’imposta di consumo sugli oli lubrificanti è presente solamente in alcuni Paesi dell’Unione Europea (essi sono Portogallo, Grecia, Polonia e Danimarca, seppure con aliquote molto inferiori): per tale motivo, l’imposta di consumo rientra nella categoria delle cd. accise non armonizzate.
Mentre il Testo Unico delle Accise si limita ad una disciplina essenziale negli artt. 61 e 62, la normativa di riferimento viene descritta più ampiamente nel D.M. 17.09.1996, n. 557, al quale si rimanda per la casistica specifica.
L’art. 62, lett. a) b) e c) contiene l'elenco delle singole voci (con indicazione espressa della nomenclatura combinata), per cui sarà molto facile verificare quale prodotto rientra nella disciplina, ricordando che, qualora un olio lubrificante venga impiegato per un uso tipico di prodotto...