A fine settembre il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno presentato il documento “La disciplina delle società tra professionisti - Aspetti civilistici, fiscali e previdenziali”, nel quale vengono esaminate le criticità dello strumento che, istituito nel 2012, ha evidenziato negli 8 anni di utilizzo parecchie incoerenze rispetto alle esigenze dei professionisti e una serie di criticità già segnalate fin dalla sua introduzione.
Nel precedente studio “Il processo di aggregazione e la digitalizzazione negli studi professionali”, pubblicato nel luglio 2019, è stata presentata la situazione reddituale degli studi professionali risultante dai dati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti: si notava una significativa maggiore redditività degli studi associati e delle società tra professionisti, rispetto agli studi individuali: stando alla ricerca, i professionisti che esercitavano in forma associata o societaria avevano un reddito medio di € 125.000 e un fatturato di € 245.000, contro, rispettivamente, € 49.000 e 80.000 dei soggetti che esercitavano in forma individuale, a conferma che l'esercizio della professione secondo modelli aggregativi genera migliori performance economiche.
Il documento messo ora a punto dall'organismo di rappresentanza istituzionale della categoria e dalla sua fondazione muove dall'assunto di base secondo cui la Stp, sia mono che multidisciplinare, svolge un'attività professionale regolamentata e non un'attività di impresa e dopo aver svolto un'analisi della normativa e delle prassi in materia (L. 12.11.2011 n. 183 e D.M. 08.02.2013 n. 34) e un confronto con la normativa prevista per le società tra avvocati (Sta), individua le maggiori criticità e propone alcuni correttivi per favorire il potenziamento e il concreto sviluppo del modello e renderlo meglio utilizzabile. Rientrano tra le principali modifiche proposte:
• configurazione di un modello societario ad hoc, come era stato proposto unitariamente dalle professioni, nei mesi precedenti l'emanazione della L. 183/2011, in linea con le esperienze di altri Paesi europei che alle professioni intellettuali avevano dedicato un modello societario specifico, il cui cardine non era tanto il capitale conferito per l'esercizio dell'attività intellettuale, quanto l'integrazione e la congiunzione del sapere professionale;
• previsione di una gestione della Stp riservata unicamente a soci professionisti, al fine di proteggere i soci professionisti dalle possibili ingerenze dei soci investitori, con un sistema di amministrazione abbastanza simile a quello previsto per le Sta;
• riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2 C.C. per i crediti professionali, in modo da superare un diffuso orientamento giurisprudenziale che riconosce tale privilegio solo al professionista persona fisica;
• esclusione della STP dall'ambito applicativo della legge fallimentare e attrazione alla disciplina delle crisi da sovraindebitamento;
• in ambito fiscale, emanazione di un'interpretazione autentica sulla neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, apporto, trasformazione e fusione di studi individuali, associati e società semplici in Stp.
Nelle conclusioni dello studio viene rimarcata la necessità di strumenti operativi che consentano ai professionisti di competere ed espandersi con modalità che permettano adeguate marginalità, per rispondere a una domanda di servizi che, anche a causa della crisi prodotta dall'epidemia, è in ulteriore evoluzione. In tale contesto, lo strumento della Stp, nel modello riformato secondo le indicazioni presentate nella ricerca, potrebbe contribuire allo svolgimento delle attività professionali secondo modalità aggregative tali da garantire maggiore specializzazione, efficienza e redditività.
