L’attività di commercializzazione dei prodotti di terzi è disciplinata dall’art. 2135, c. 3 C.C. tra le attività agricole connesse e ha ricevuto un impulso significativo dal 2019 con la pubblicazione dell’art. 1, c. 700 legge di Bilancio 2019.
Gli imprenditori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, ma soprattutto “vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica italiana i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”.
In origine, tuttavia, mancavano indicazioni specifiche circa natura, origine o qualità dei prodotti da commercializzare e solo grazie al nuovo comma 1-bis dell’art. 4, D.Lgs. 228/2001, introdotto come detto dalla legge di Bilancio 2019, l’imprenditore agricolo ha la facoltà di commercializzare al dettaglio:
- prodotti agricoli, originari o trasformati, provenienti dalla propria attività, purché nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 2135 C.C., senza...