Altre imposte indirette e altri tributi
04 Luglio 2026
Compendio unico: la costituzione di usufrutto non è trasferimento
Con la risposta n. 130/2026 l’Agenzia nega l’agevolazione “compendio unico” alla donazione che costituisce l’usufrutto: la costituzione non è trasferimento. Tesi discutibile alla luce dell’art. 1, c. 2 D.Lgs. 346/1990.
La risposta all’interpello 25.06.2026, n. 130 affronta i confini applicativi delle agevolazioni per il c.d. compendio unico, oggi superstiti solo per i trasferimenti gratuiti dopo la soppressione, dal 1.01.2014, del regime relativo agli atti a titolo oneroso (art. 10, c. 4 D.Lgs. 23/2011). La disciplina, dettata dal combinato disposto degli artt. 5-bis, c. 2 D.Lgs. 228/2001 e 5-bis, cc. 1 e 2 L. 97/1994, riconosce al “trasferimento a qualsiasi titolo” di terreni agricoli in favore di chi si impegni a costituire e condurre un compendio unico per almeno 10 anni l’esenzione da imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e “di ogni altro genere”: è proprio questa clausola di chiusura a estendere il beneficio all’imposta sulle successioni e donazioni. Nel caso esaminato, la madre, piena proprietaria di un fondo rustico e dei fabbricati pertinenziali, intende donare al figlio (IAP, già affittuario) il diritto di usufrutto, con impegno di quest’ultimo a costituire il compendio e a condurlo direttamente per 10 anni. L’Agenzia nega l’agevolazione muovendo da un rilievo qualificatorio: l’atto non realizza la cessione di un usufrutto preesistente (art. 980 c.c.), bensì la sua costituzione ex novo (art. 978 c.c.) da parte del pieno proprietario, che diviene nudo proprietario. Poiché (secondo l’Ufficio) il termine “trasferimento” indica il passaggio da un soggetto all’altro della proprietà o della titolarità di un diritto reale già...