Il 27.10.2019 è entrato in vigore il c.d. “Collegato Fiscale” ovvero il D.L. 26.10.2019, n. 124 il quale ha ampliato i casi in cui diviene obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24, nonché la platea dei soggetti a ciò tenuti. Nello specifico la novella normativa, immediatamente operativa, ha previsto che: "I soggetti, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (...)". Tali disposizioni, precisa ancora il dettato normativo, si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.
Visto quanto sopra risulta evidente, come osservato anche nel parere 28/2019 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, come tutti i soggetti (titolari o non titolari di partita IVA) che intendano effettuare la compensazione di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, siano tenuti, sin da subito, a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo).
Non è più ammesso l'utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da banche, Poste, ecc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti. È opportuno precisare che l'obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (per esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. “bonus Renzi”). Proprio l'immediata operatività della norma in relazione a queste ultime voci ha destato non poche preoccupazioni tra i contribuenti che ancora operavano con home banking, stante anche la completa assenza di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Sul punto però occorre richiamare le previsioni contenute nell'art. 3 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) il quale impone che “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono” e “in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60 giorno dalla data della loro entrata in vigore”: da ciò consegue che, a parere di chi scrive, la piena operatività si avrà solo dal 2020, subordinata alla conversione in legge del decreto.
