L’innalzamento della quota massima di compensabilità orizzontale dei crediti Iva per ciascun periodo d'imposta ha efficacia retroattiva. Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza 5.07.2024, n. 18377.
Nel caso in esame, nel corso di un controllo fiscale, l'Amministrazione Finanziaria accertava nei confronti di una società, per 3 periodi di imposta consecutivi (ovvero gli anni 2009, 2010 e 2011), l’avvenuta compensazione orizzontale dei crediti Iva attraverso la facoltà concessa dall'art. 17, c. 1 D.Lgs. 241/1997, in violazione del limite massimo previsto dall’art. 34, c. 1, primo periodo L. 388/2000 (secondo quest’ultima disposizione, a partire dal 1.01.2001, i crediti di imposta maturati in ciascun anno solare potevano essere compensati entro il limite massimo di 516.546,90 euro). In particolare, il superamento della soglia massima compensabile veniva contestato sulla base del fatto che, per l'anno 2009, il credito oggetto di compensazione ammontava a 766.965 euro, per il 2010, a 884.384,34 euro e, infine, per il 2011, a 525.995,16 euro. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate notificava il relativo atto di contestazione, irrogando la sanzione del 30% (ex art. 13 D.Lgs. 471/1997) sul credito portato indebitamente in compensazione.
Nel successivo contenzioso instaurato, la C.T.P. di Brindisi accoglieva il ricorso, annullando l'atto di contestazione nella parte riguardante la compensazione del credito relativo all'anno d'imposta 2010, e riducendo dal 30% al 10% la sanzione irrogabile per l'indebita compensazione del credito relativo ai periodi 2009 e il 2011. Dopo la conferma della sentenza di primo grado in...