Compensazione dei materiali nei contratti pubblici e Iva
Soggetta a Iva l’erogazione all’appaltatore delle risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici di cui al D.L. 73/2021.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 13.07.2022, n. 39/E, ha risposto al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili riguardo al trattamento fiscale da riservare agli importi assegnati a compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, attinti dal Fondo per l’adeguamento dei prezzi di cui all’art. 1-septies, c. 8 D.L. 73/2021.
L’intervento di prassi era particolarmente atteso poiché da parecchi mesi circolava una “notizia” ufficiosa circa la tesi “no Iva” che l’Agenzia delle Entrate avrebbe avallato circa le somme provenienti dal Fondo attribuite agli appaltatori. Tesi che appariva poco sostenibile perché avrebbe comportato una forzatura dei principi cardine di funzionamento dell’Iva, in particolare riguardo alla modalità di determinazione della base imponibile.
In sintesi, l’art. 1-septies D.L. 73/2021 prevede (comma 1) che “per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021”, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge stesso (23.07.2021), il Ministero competente rileva, entro il 31.10.2021 e il 31.03.2022, con proprio decreto, “le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021,...