Per la Cassazione si tratta di un errore formale: l'operazione è valida, condanna delle Entrate alle spese di giudizio
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Credito spettante - La Corte di Cassazione (ordinanza 1.09.2022, n. 25736/2022) ha stabilito che, nella compensazione del credito spettante, la mancanza del visto di conformità non è sanzionabile in quanto tale violazione è meramente formale; viene accolto il ricorso del contribuente con la condanna delle Entrate alle spese di giudizio.
Errore formale - La pronuncia indica la contemporanea sussistenza di un duplice presupposto per configurare la violazione come "formale":
non deve comportare un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo;
non deve incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo.
Mancata apposizione - Nel caso in esame, la mancata apposizione del visto di conformità, oltre a non costituire condotta frodatoria, non ha recato alcun pregiudizio per le casse erariali.
Regolarizzazione spontanea - In aggiunta al principio affermato dalla Cassazione, le violazioni meramente formali devono essere individuate anche in quelle non sostanziali che vengono regolarizzate spontaneamente dal contribuente prima dell’inizio dell’attività di controllo. Questo nell’ottica dell’art. 6, c. 5-bis, D.Lgs. 472/1997, come indicato nel Principio di interpretazione 3.