Coop e terzo settore 24 Gennaio 2019

Compensazioni senza limiti per i veicoli speciali


Non concorre alla determinazione del credito di imposta massimo compensabile annualmente (che dal 1.01.2010 è di 700.000 euro) quello derivante dall’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversi impieghi senza radicali trasformazioni, nonché il credito per la donazione dei beni indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche, da organizzazioni di volontariato e delle fondazioni. Questo è, in estrema sintesi, il succo della risposta n. 63/2018 dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello presentata da un’azienda operante nel settore del commercio di veicoli antincendio. La norma che prevede il credito di imposta, pari all’IVA dovuta sull’acquisto dei beni in oggetto, è contenuta nell’art. 76, c. 2 D.Lgs. 117/2017 che, in realtà, non è ancora operativa perché orfana ancora di un decreto attuativo. È perciò ancora in vigore il disposto dall’art. 96 L. 21.11.2000, n. 342 che avrà validità sino all’emanazione del decreto attuativo dell’art. 76 D.Lgs. 117/2017. Per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a...

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