Compensazioni solo con presentazione della dichiarazione dei redditi
Nel decreto collegato alla Manovra 2020, tra le misure di contrasto all'evasione è stato introdotto il blocco per importi eccedenti i 5.000 euro; senza la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'Irap; pertanto, dal 2020 non sarà più possibile utilizzare legittimamente i propri crediti.
Il D.L. 26.10.2019 n. 124, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27.10.2019 n. 252, contiene una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni. L'intervento modifica l'art. 17 D.Lgs. 241/1997 prevedendo, tra l'altro, che la compensazione del credito annuale o infrannuale dell'Iva, delle imposte sui redditi e dell'Irap per un ammontare superiore a 5.000 euro può essere effettuata, soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza di rimborso da cui il credito emerge.
In aggiunta si è inteso anche estendere a tutti i contribuenti, anche non titolari di posizione Iva, l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia per eseguire i pagamenti delle imposte mediante compensazione, oltre a rafforzare la cooperazione tra Inps, Inail e Agenzia delle Entrate per intercettare tempestivamente i crediti indebitamente utilizzati.
Si ricorda che il D.Lgs. 158/2015, in vigore dal 1.01.2016, ma applicabile retroattivamente, in ossequio all'art. 3 D.Lgs. 472/1997, ha disciplinato per intero, nell'art. 13 D.Lgs. 471/1997, l'aspetto sanzionatorio delle indebite compensazioni, sia di crediti esistenti che inesistenti; in completa aderenza è stato abrogato il comma 18, dell'art. 27, D.L. 185/2008.
Attualmente e senza le novità previste dall'art. 3 del decreto collegato alla manovra 2020, l'utilizzo di un'eccedenza o...