Con la risposta all'interpello n. 136, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'obbligo di riscossione accentrata dei compensi dei medici che operano nell'ambito di strutture sanitarie private prevista dall'art. 1, c. 38 L. 296/2006, non si applica per le prestazioni rese da medici che svolgono l'attività professionale attraverso una società tra professionisti, in quanto queste ricadono nell'ambito del reddito di impresa. La riscossione accentrata riguarda perciò solo i compensi dei medici e paramedici, la cui attività dia luogo a reddito di lavoro autonomo, ossia nel caso in cui operano come liberi professionisti e non attraverso una società tra professionisti).
Nel caso in esame l'istante, in qualità “struttura sanitaria privata”, chiede se le prestazioni rese presso la sua struttura da medici che operano attraverso una società tra professionisti (STP) devono essere ricondotte nell'ambito applicativo dei cc. da 38 a 42, L. 27.12.2006, n. 296; l'istante ritiene di non essere obbligato a comunicare i compensi riscossi riferibili ai medici che rendono prestazioni sanitarie mediante una STP, dal momento che le somme percepite da una STP costituiscono reddito d'impresa e non di lavoro autonomo.
L'Agenzia delle Entrate ricorda la risposta all'interpello n. 128/2018: “Sul piano fiscale, le S.T.P., costituite per l'esercizio di attività professionali...