La Cassazione (sentenza 16.03.2021, n. 7329) torna sul legame tra la delibera del compenso amministratore in sede assembleare e la deduzione di tale costo.
La società Alfa ha impugnato davanti alla C.T.P. l'avviso d'accertamento dell'Agenzia delle Entrate che le contestava un maggior reddito d'impresa ai fini Ires, Irpef e Iva, maggiorato di sanzioni, tra le altre cose, per il mancato riconoscimento della deducibilità dell'intero compenso corrisposto agli amministratori. La C.T.P. rigetta il ricorso; pertanto, il contribuente prosegue in appello alla C.T.R., ove le sue richieste vengono parzialmente accolte: il contribuente infatti censurava che il compenso corrisposto agli amministratori risultava dalla dichiarazione del reddito percepito dall'amministratore e nel verbale dell'assemblea l'erogazione risultava in parte deliberata, cosicché l'omessa deduzione avrebbe comportato una doppia tassazione. Avverso tale pronuncia, infine, ricorre l'Agenzia delle Entrate con unico motivo: la falsa applicazione degli artt. 95 del Tuir, 2389, c. 1 e 2364, c. 1, nn. 1 e 3 C.C. Ossia:
• i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili per cassa nell'esercizio in cui sono percepiti;
• i compensi degli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea;
• l'assemblea ordinaria nomina gli amministratori e ne determina il compenso se non è stabilito nello statuto.
La...