Compensi sportivi da co.co.co e opzione per il regime forfetario
Nel 2024 un istruttore sportivo, attualmente collaboratore coordinato e continuativo di una ASD/SSD, potrà aderire al regime forfetario ex L. 190/2014?
Secondo l’art. 1, c. 57, lett. d-bis) L. 190/2014 non possono avvalersi del regime forfetario “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.
Al fine di verificare il palesarsi della causa ostativa è necessario fissare i seguenti concetti:
datore di lavoro. Secondo la circolare n. 9/E/2019 tale locuzione ricomprende coloro che erogano somme ex artt. 49 (Redditi di lavoro dipendente) e 50 (Redditi assimilati) lett. a), b), c-bis) del Tuir, tra cui rientrano i rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione;
prevalenza. La causa ostativa interviene ogniqualvolta la fattispecie riguardi un’artificiosa trasformazione del rapporto da lavoro dipendente a lavoro autonomo, requisito che si manifesta quando i ricavi/compensi percepiti nell’anno da “datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta” sono superiori al 50%. Il regime forfetario è altresì inapplicabile nel caso in cui siano intervenute modifiche societarie non sostanziali che possano ricondurre al medesimo datore (cambio della forma giuridica - Risposta Ag....