La consulenza giuridica n. 9/2020 dell'Agenzia delle Entrate torna su un tema delicato. Desta interesse che per risolvere il quesito fiscale, stante il principio di derivazione, sia stato necessario occuparsi anche del trattamento contabile.
La questione, trattata dalla consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate n. 9/2020, nasce perché un contribuente ha chiesto chiarimenti relativi al trattamento derivante da una sentenza di primo grado che riconosce un risarcimento del danno alla parte vittoriosa. Si chiede, in particolare, quando imputare il componente positivo a reddito nell'ipotesi che la sentenza di primo grado, o il lodo arbitrale, possano essere suscettibili di riforma con una successiva sentenza di appello o di Cassazione.
La questione era già stata in parte analizzata con la risposta all'interpello n. 119/2018. L'Agenzia rileva che, dal 2017, il principio di derivazione già applicabile ai soggetti IAS è stato esteso ai soggetti ITA GAAP non microimprese. La speciale regola di competenza fiscale prevista dall'art. 109 si applica quindi solo a tali microimprese. Per gli altri soggetti prevalgono le risultanze contabili purché, specifica l'Agenzia, i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati (circolare n. 7/E/2011, paragrafo 3.1, per gli IAS adopter).
Nel merito, per le microimprese che applicano l'art. 109 del Tuir, l'Agenzia ritiene che il requisito della certezza dell'esistenza di componenti di reddito debba essere verificato sulla base di criteri essenzialmente economici e che, in coerenza con i princìpi della legge delega, si deve ritenere che la ragionevole certezza circa i ricavi e i costi...