Fino al prossimo 28.05 è possibile richiedere il contributo a fondo perduto emanato dal Decreto Sostegni (art. 1 D.L. 41/2021). L'istanza successiva sostituisce sempre la precedente fino alla data del 28.05, sempre che non sia già stato eseguito il mandato di pagamento o non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo come credito d'imposta. È inoltre possibile presentare, anche oltre il 28.05, rinuncia dell'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
È possibile presentare domanda autonomamente, accedendo nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell'Agenzia oppure avvalendosi di un intermediario. Alla presentazione si riceve una prima ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto (che può avvenire ad esempio per invalidità dell'Iban, per fusione delle banche o per conto corrente chiuso, ecc.), poi ne arriverà una seconda che comunicherà l'avvenuto mandato di pagamento (si veda sul portale Fatture e Corrispettivi alla sezione Contributo a fondo perduto / Consultazione esito). Se l'istanza è trasmessa da un intermediario, l'Agenzia invia una PEC al beneficiario indicando che un'istanza è stata trasmessa.
Nell'istanza vanno indicati:
- il codice fiscale del richiedente beneficiario, se società il CF/partita Iva della...