RICERCA ARTICOLI
Società 19 Maggio 2021

Compliance 231 e colpa di organizzazione Covid

L'emergenza sanitaria ha comportato per le imprese altre tipologie di rischi oltre a quelli per salute e sicurezza sul lavoro; un sistema di compliance 231 può costituire un ottimo presidio per governare adeguatamente tali rischi.

L'evolversi dell'emergenza pandemica ha indotto il legislatore, anche per effetto delle istanze provenienti da più parti, a introdurre norme limitative della responsabilità penale degli imprenditori al sussistere di determinate condizioni, vedi ad esempio l'art. 29-bis D.L. 23/2020 in materia di obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid-19 o l'art. 3 D.L. 44/2021 in tema di responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, i c.d. “scudi penali”. Al di là delle scelte operate dal legislatore, ad avviso di chi scrive si sarebbe potuto valorizzare ulteriormente l'apparato normativo esistente, quale il sistema di compliance 231 dettato dal D.Lgs. 231/2001, molto più completo e articolato in ordine alla responsabilità amministrativa delle imprese, sia per i rischi in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia per governare anche altre tipologie di rischi. Per ascrivere all'impresa una responsabilità amministrativa, la medesima deve trovarsi in colpa, la c.d. colpa di organizzazione, ossia non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione, la cui adozione, è bene precisare, non è obbligatoria ma consente di esonerare l'impresa dalla responsabilità in discorso. Le maggiori completezza e articolazione del sistema di compliance 231 emergono con forza se si considerano gli altri...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.