Si ricorda che il D.L. 24.08.2021, n. 118, convertito dalla L. 21.10.2021, n. 147, ha previsto per l’iscrizione di dottori commercialisti ed esperti contabili nell’elenco degli esperti indipendenti incaricabili per la composizione negoziata i seguenti requisiti:
iscrizione da almeno 5 anni;
documentata precedente esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
specifica formazione secondo linee guida da definirsi a cura del Ministero della Giustizia.
Il Protocollo di conduzione della composizione negoziata, recepito dal D.D. Giustizia 28.09.2021, ha precisato i temi oggetto della formazione specifica e fornito le disposizioni di dettaglio richieste dalla normativa primaria, senza, tuttavia, analizzare le norme sui requisiti richiesti agli esperti.
Il Decreto prevede che:
la domanda di iscrizione è presentata all’ordine professionale;
l’ordine designa i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco degli esperti e, verificata positivamente la completezza della domanda, comunica i nominativi dei richiedenti alla C.C.I.A.A. competente;
i Consigli nazionali degli ordini disciplinano con regolamento le modalità di gestione dei dati raccolti dagli ordini e comunicati alle C.C.I.A.A. per la formazione dell'elenco.
Il CNDCEC ha pertanto elaborato il proprio Regolamento per la disciplina delle suddette materie. In...