Coop e terzo settore 19 Luglio 2019

Computo dei lavoratori svantaggiati nelle imprese sociali


Per quanto previsto dall'art. 2 D.Lgs. 112/2017 (revisione della disciplina in materia di impresa sociale), le imprese sociali sono chiamate a esercitare in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Accanto alle attività specificamente previste dal comma 1, la norma ritiene che il requisito dell'interesse generale, per quanto previsto dai successivi commi 4 e 5, risulti soddisfatto anche nel caso in cui l'attività d'impresa si ponga come obiettivo la creazione di nuova occupazione, in favore di lavoratori svantaggiati, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori. Sollecitato da una specifica richiesta di chiarimenti, il Ministero del Lavoro, nella nota 3.05.2019, n. 4097, ha avuto modo di fornire alcune spiegazioni che richiamano, in buona sostanza, le disposizioni già emanate in riferimento alle cooperative sociali di cui all'art. 1, c. 1, lett. b) L. 381/1991. Ricordando il parere contenuto nell'interpello n. 17/2015, il Ministero evidenzia che la determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati deve essere effettuata considerando i lavoratori “per teste” e non in base alle ore effettivamente svolte. Una diversa previsione, a parere del Ministero, sarebbe in contrasto con la ratio della disposizione, finalizzata alla creazione di opportunità lavorative per quei soggetti...

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