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IVA 10 Marzo 2026

Comune: servizio di gestione amministrativa della Tari con Iva al 22%

Per l’Agenzia delle Entrate l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani beneficia dell’Iva ridotta del 10% soltanto per le prestazioni operative di “gestione dei rifiuti”. Non sono tali le prestazioni connesse all’applicazione della Tariffa dovuta dall’utenza.

Con la risposta all'interpello 11.12.2025, n. 310, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime Iva applicabile ai contratti di gestione dei rifiuti urbani che includono anche la gestione della Tari e i rapporti con l’utenza.Nel caso oggetto del documento di prassi, risulta che il Comune ha affidato a una società il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che include attività come raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti, oltre alla gestione della Tari e dei rapporti con l'utenza. Il Comune, sostenendo preliminarmente l’unitarietà della prestazione resa dalla società, ha chiesto se tutte queste attività possano essere assoggettate all'aliquota Iva agevolata del 10%, prevista dal numero 127-sexiesdecies della Tabella A del D.P.R. 633/1972, oppure, sempre funzionalmente all’ottenimento dell’aliquota ridotta, la gestione della Tari possa essere considerata accessoria al servizio principale di gestione dei rifiuti. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota Iva agevolata del 10% si applica esclusivamente alle prestazioni che rientrano nella definizione di "gestione dei rifiuti" secondo l'art. 183 D.Lgs. 152/2006 (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, oltre a stoccaggio e deposito temporaneo). La gestione della Tari e i rapporti con l'utenza, invece, sono considerati attività amministrative autonome, nemmeno accessorie alla gestione dei rifiuti. Pertanto, queste ultime devono essere assoggettate...

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