Comunicazione per la vendita tramite piattaforme digitali
Prima scadenza il 30.04.2020 in relazione alle operazioni a distanza intracomunitarie o a quelle di beni importati da Paesi terzi, effettuate nel primo trimestre.
L'art. 13, D.L. 34/2019 ha introdotto una nuova comunicazione in capo al soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, marketplace, portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra UE e di quelli da cedere all'interno dell'UE. Tale comunicazione ha cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre; pertanto, per il 2020 le scadenze sarebbero: 30.04.2020 per il I trimestre; 31.07.2020 per il II trimestre; 31.10.2020 per il III trimestre; 31.01.2021 per il IV trimestre.
A chiarimento delle disposizioni vengono emanati il provvedimento 31.07.2019, n. 660061 e il principio di diritto 21.01.2020, n. 1. Viene chiarito che:
• il soggetto che deve effettuare la comunicazione è il soggetto passivo, residente e non nel territorio dello Stato, che tramite l'uso dell'interfaccia facilita i suddetti scambi;
• il fornitore invece è colui (persona fisica o ente nell'esercizio di impresa o arti e professioni) che tramite questa interfaccia riesce a vendere a distanza i suoi beni.
Con il termine “facilita” si intende che il soggetto passivo mette in contatto cedente e acquirente tramite l'interfaccia: per esempio, determina le condizioni generali per la cessione, riscuote il pagamento dell'acquirente, ordina e consegna i beni. Non si considera che faciliti la vendita quando esegue unicamente le seguenti operazioni:
• trattamento dei...