La comunicazione riguarda i dati relativi alle spese sostenute dal condominio nell’anno precedente, con riferimento a:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi antisismici;
- interventi di sistemazione a verde;
- recupero delle facciate;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli eseguiti sulle parti comuni.
Anche in presenza di condominio minimo senza amministratore è obbligatoria la comunicazione dei lavori edili, come ha precisato una recente FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 23.03.2022:
- se il condominio con condòmini fino a 8 ha nominato un amministratore, quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali;
- se i condòmini del condominio minimo non hanno provveduto a nominare un amministratore, non sono tenuti alla trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ad eccezione dell’ipotesi in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito. Nel caso in esame, il condomino incaricato dovrà comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto;
- nessuna comunicazione sembra sia dovuta, invece, qualora il condominio minimo abbia eseguito i lavori usufruendo dell’utilizzo indiretto della detrazione prevista dall’art. 121, D.L. 34/2020, cioè quella relativa allo sconto sul corrispettivo.
