Con un comunicato del 18.11.2022 la Ragioneria Generale dello Stato ricorda ai revisori e alle società di revisione l’obbligatorietà di comunicazione al Registro della revisione legale degli incarichi ricevuti.
Preliminarmente si ricorda che, con riferimento agli enti del Terzo settore (ETS), ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 117/2017, l’organo di controllo è obbligatorio sempre nelle fondazioni, mentre nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
La nomina è tra l’altro sempre obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017.
Con riferimento, invece, all’attività di revisione degli ETS, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, quando superino per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
Nelle imprese sociali, invece, a norma dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, l’organo di controllo è sempre obbligatorio,...