Caro contribuente, l’Agenzia delle Entrate ti scrive. L’invito alla compliance è ormai il cavallo di battaglia dell’Amministrazione Finanziaria per spingere il contribuente distratto all’adempimento spontaneo in caso di omessa o infedele dichiarazione di talune tipologie di redditi.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29.11.2022, n. 439255 fissa le modalità di invio delle comunicazioni di irregolarità nei confronti dei contribuenti per i quali risultano anomalie tra i redditi comunicati dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo la Direttiva 2011/16/UE (DAC 1) e quanto dichiarato dagli stessi contribuenti residenti fiscalmente in Italia. Gli Stati membri dell’Unione Europea devono trasmettere per i periodi d’imposta dal 1.01.2014 in avanti le informazioni riguardanti i residenti degli altri Stati membri in relazione ai redditi di lavoro dipendente e di pensione percepiti all’estero.
Le comunicazioni oggetto del provvedimento in rassegna riguardano i periodi d’imposta 2018 e successivi e contengono, oltre all’anno d’imposta di riferimento, il codice fiscale del contribuente, la descrizione del tipo di anomalia riscontrata e tutte le istruzioni per fornire ogni eventuale informazione o documento non in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione viene inviata a mezzo PEC oppure, qualora il contribuente ne sia sprovvisto, a mezzo posta ordinaria. Il contribuente potrà reperire tutte le informazioni necessarie in apposita area del proprio Cassetto Fiscale nella sezione “L’Agenzia scrive” e potrà fornire ogni delucidazione a mezzo del canale telematico CIVIS, oltre che, ovviamente, richiedere e fornire informazioni tramite gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.
I dati e gli elementi emergenti dallo scambio di informazioni tra i vari Paesi membri saranno altresì messi a disposizione della Guardia di Finanza con particolare riguardo alla tipologia di reddito percepito, alla denominazione del soggetto estero erogante, all’ammontare dei redditi ed allo Stato estero che ha trasmesso l’informazione.
Il contribuente, preso atto delle informazioni ricevute, valuterà la propria posizione, comunicando eventuali dati non conosciuti dal Fisco nazionale oppure, in caso di conferma delle irregolarità, potrà sanare la propria posizione fiscale ricorrendo all’istituto del ravvedimento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, presentando una dichiarazione integrativa, versando le maggiori imposte dovute, comprensive di interessi e beneficiando della riduzione delle sanzioni. Nel verificare la posizione del contribuente entrano in gioco le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra i vari Stati membri che sono liberamente consultabili dal sito del Dipartimento delle Finanze, oltre alle disposizioni in materia di credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (art. 165 del Tuir), retribuzioni convenzionali (art. 51, c. 8-bis del Tuir) e le norme in tema di residenza fiscale (art. 2 del Tuir).
