Comunità energetiche ETS e la ripartizione degli incentivi
Agenzia delle Entrate: gli enti del Terzo settore possono, nei limiti imposti dalle regole in tema di potenza degli impianti oltre che di quelle dettate dal D.Lgs. 117/2017, procedere alla assegnazione pro quota di contributi e incentivi.
Il tema si correla perfettamente, da un lato, con il pieno riscontro che l’attività inerente “gli interventi e i servizi finalizzati alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo” trova nella definizione di attività di interesse generale come regolamentata in particolare (sul fronte degli ETS) dall’art. 5 D.Lgs. 117/2017 oltre che dall’art. 2 D.Lgs. 112/2017 in materia di Impresa Sociale. Dall’altro, lo stesso Decreto 199/2021, nel definire le tipologie giuridiche ammesse per la creazione delle comunità energetiche rinnovabili (CER), fa un chiaro riferimento a enti liberamente costituiti anche in forma associativa che, senza scopo di lucro, siano caratterizzati dalla dimensione territoriale di prossimità e dallo svolgimento di attività comunque improntate alla realizzazione di scopi di natura sociale.
Il tutto si traduce, dall’entrata in vigore del Decreto attuativo n. 414 pubblicato lo scorso 7.12.2023 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nella concreta possibilità per gli ETS di partecipare alla diffusione sul territorio dei meccanismi anche culturali legati alle energie rinnovabili, godendo degli incentivi previsti dalla legge.
Sotto questo aspetto, se è fuori dubbio che la tariffa premio erogata a favore delle CER non assuma alcuna rilevanza dal punto di vista delle imposte dirette (ai...