Il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota che eccede l'autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri e non in capo alla Cer (comunità energetica), per cui il trattamento fiscale sarà differenziato in base alla natura del soggetto percipiente. Se la Cer è costituita nella forma di ente non commerciale, assume rilevanza fiscale il solo corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l'autoconsumo istantaneo.
Questo è il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 22.07.2024, n. 37/E.
Il documento di prassi, quindi, riguarda il trattamento fiscale degli incentivi distribuiti dal GSE alle Cer nell’ambito della promozione dell’uso dell’energia di cui alla Direttiva Ue 2018/2001.
Sul punto i tecnici delle Entrate ricordano che la disciplina transitoria prevista dall'art. 42-bis D.L. 162/2019, che nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11.12.2018, ha dato l’opportunità di sperimentare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili.
Il recepimento definitivo della stessa direttiva è avvenuto con l'emanazione del D.Lgs. 199/2021 secondo il quale “i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il...