Sulla G.U. del 29.02.2020 è stato pubblicato il testo del D.L. 30.12.2019, n. 162, più noto come “Milleproroghe”, coordinato con la legge di conversione 28.02.2020, n. 8, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”. Tra i vari slittamenti, la proroga che ci interessa analizzare in questa sede è quella relativa alla nomina dei revisori previsti dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), che prevedeva l'obbligo di mettersi in regola per le società entro la scadenza del 16.12.2019. Entro detto termine, le società a responsabilità limitata e le società cooperative avrebbero dovuto assolvere alla nomina del revisore o degli organi di controllo (art. 8, c. 6-sexies). Obbligate alla nomina dell'organo di revisione contabile sono tutte quelle società che evidenziano i seguenti requisiti:
A) sono tenute alla redazione del bilancio consolidato;
B) hanno il controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti;
C) hanno superato, per 2 esercizi consecutivi, uno dei seguenti limiti:
1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando per 3 esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti. I limiti sopra indicati sono stati modificati dal cd. decreto Sblocca-cantieri (D.L 32/2019). In pratica, i valori previsti dall'art. 2477 C.C. sono stati raddoppiati e ciò ha escluso dall'obbligo tantissime micro società che invece sarebbero rientrate con i precedenti parametri e avrebbero dovuto subire un incremento dei costi gestionali.
Con le disposizioni del Milleproroghe, non sono in mora le società che non hanno provveduto alla nomina entro il 16.12.2019 in quanto si possono mettere in regola entro la data di approvazione del bilancio afferente all'esercizio 2019 (art. 2364, c. 2, C.C.).
Per gli effetti dello slittamento il nuovo termine entro cui le società e le cooperative a responsabilità limitata, devono nominare il revisore o l'organo di controllo dovrebbe essere il 29.04.2020 (data ottenuta conteggiando i 120 giorni dalla fine dell'anno precedente essendo il 2020 bisestile). Ci potrebbe essere anche però una seconda possibilità che prevede come scadenza il 29.06.2020; ciò laddove il bilancio sia approvato entro i 180 giorni previsti per le particolari esigenze previste dall'art. 2364-bis C.C.
Le recenti questioni legate al coronavirus potrebbero portare a ulteriori differimenti per una normativa che, da quando è stata istituita, ha subito tantissime modifiche ed evidenzia come la scelta del legislatore non sia delle più felici, in quanto non è stato considerato il periodo storico e socioeconomico in cui versano le società nel nostro Paese.
