Tra le misure contenute nella L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), oltre a quella di cui all’art. 1, cc. da 186 a 205, consistente nella definizione agevolata e in forma automatica delle controversie tributarie pendenti al 1.01.2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, in cui siano parte l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli e gli Enti territoriali (o gli enti ad essi strumentali), vi è quella prevista ai commi da 206 a 212, che offre la possibilità di definire le controversie pendenti utilizzando la forma della conciliazione giudiziale, istituto appartenente al processo tributario (art. 48 D.Lgs. 546/1992, conciliazione fuori udienza).
Quest’ultima modalità, che è alternativa alla definizione automatica, consiste nella possibilità di definire le controversie tributarie attraverso la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza: il beneficio che ne deriva è la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e l’ampia rateazione degli importi dovuti.
Le controversie definibili sono quelle pendenti al 15.02.2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate per le quali le parti provvedono, entro il 30.09.2023, alla sottoscrizione dell’accordo conciliativo di cui all’art. 48 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546. Da precisare che per via della modifica...