Conciliazione per liti instaurate tra il 2.01.2023 e 15.02.2023
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle definizioni agevolate introdotte dalla legge di Bilancio per il 2023, soffermandosi in particolare sulla conciliazione agevolata.
Non si tratta di una nuova definizione agevolata ma, di fatto, dell’ordinaria conciliazione giudiziale di cui all’art. 48, D.Lgs. 546/1992, come confermato anche dal documento di prassi nell’ambito delle indicazioni sulla conciliazione fuori udienza (§1), ritenendo tale un accordo conciliativo per la definizione totale o parziale della controversia, posta l’adesione della controparte (Agenzia delle Entrate, circolare n. 38/E/2015 § 1.11.2).
Tale conciliazione è alternativa alla definizione delle liti pendenti di cui all'art. 1, c. 186 della medesima legge di Bilancio, con la conseguenza che il contribuente deve necessariamente valutare se fruire della definizione delle liti oppure della conciliazione agevolata, tenendo presente che nella peggiore delle ipotesi, la definizione delle liti causa lo stralcio di tutte le sanzioni e di tutti gli interessi, la conciliazione presuppone un accordo con l'Agenzia delle Entrate che non ha nessun obbligo in questo senso e la conciliazione giudiziale resta circoscritta agli atti impositivi in senso sostanziale, con esclusione di quelli liquidatori.
Come detto, la citata conciliazione agevolata presuppone che il processo sia pendente al 15.02.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado; per l’Agenzia delle Entrate, l’istituto, nella versione agevolata indicata, si rende applicabile alle liti instaurate tra il 2.01.2023 e il 15.02.2023 aventi per...