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Società 14 Gennaio 2019

Concordato fallimentare e parere motivato del comitato dei creditori


La riforma fallimentare ha radicalmente ridisegnato i compiti dei soggetti coinvolti nelle procedure concorsuali, riportando il giudice alla sua funzione di garante della regolarità della procedura e di organo delegato alla soluzione dei conflitti che dalla procedura derivano, e lasciando invece ai creditori riuniti in adunanza, o agli altri organi rappresentativi, la decisione circa il merito delle scelte per le modalità con cui pervenire alla liquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento dei creditori. In riferimento al concordato fallimentare, l'orientamento del legislatore emerge in particolare dalla devoluzione del giudizio di convenienza della proposta ai creditori, ai quali gli artt. 127 e 128 L.F. demandano l'approvazione del concordato sulla base del parere formulato dal curatore e dal comitato dei creditori con riguardo ai presumibili risultati della liquidazione, restando pertanto soppressa la preventiva valutazione già affidata dall'art. 125 L.F. al giudice delegato, cui spetta ora soltanto un controllo sulla ritualità della proposta. Il nuovo ruolo del giudice è poi evidenziato anche dalla ridefinizione dell'ambito del procedimento di omologazione, che ha per oggetto la verifica della regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione, salvo che il concordato preveda la suddivisione dei creditori in classi e alcune di esse risultino dissenzienti, dovendosi, in tal caso,...

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