Un gruppo italiano, nel poco encomiabile tentativo di aumentare fittiziamente fatturato e credito bancario, ha architettato uno schema circolare di cessioni, ovvero una serie di passaggi di contratti a termine su energia elettrica che alla fine si chiudeva con un acquisto da parte del primo venditore. A differenza di quanto avviene nelle frodi carosello, tutte le società coinvolte hanno versato l'IVA: l'intento dello schema era quindi diverso da quello di frodare l'IVA.
Un'operazione a somma zero, tuttavia contestata dall'Agenzia delle Entrate che ha ritenuto dovuta l'IVA esposta in fattura versata dai venditori in base al principio della cartolarità e indetraibile quella contabilizzata dagli acquirenti, nel presupposto della mancanza di una valida operazione sottostante. In più l'acquirente è stato punito con una sanzione pari all'imposta. I fatti di causa precedono l'introduzione nella disciplina IVA nazionale del nuovo art. 6, c. 6 D.Lgs. 471/1997.
Il contribuente, appellandosi ai principi di neutralità e proporzionalità, ha così invocato l'intervento della Corte di Giustizia, riuscendo a convincere la C.T.R. della Lombardia (ord. 1714/2017) a sollevare la questione. La Corte non si è ancora pronunciata, ma sono comunque interessanti le conclusioni dell'avvocato generale (Causa C-712/17).
L'avvocato si domanda se il diniego della detrazione possa essere preso in...