Entro gli stessi termini previsti per l'esercizio del potere ordinario di accertamento, l'Agenzia delle Entrate può procedere alla notifica di ulteriori avvisi, integrativi o modificativi dei precedenti, a condizione che siano rispettate le condizioni richiamate nell'art. 43, c.3, D.P.R. 600/1973 e nell'art. 57, c. 4, D.P.R. 633/1972. Le norme infatti dispongono che, in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, l'ente impositore possa emettere un nuovo avviso di accertamento che integri o modifichi quello precedentemente emesso. Innanzitutto, è necessario che siano sopravvenuti fatti nuovi, che il Fisco non conosceva e non poteva conoscere al momento dell'emissione del primo accertamento. Ulteriore condizione è che l'accertamento integrativo deve specificamente indicare nella motivazione, a pena di nullità, i nuovi atti, fatti o elementi sopravvenuti. Il termine per l'emissione dell'accertamento integrativo è lo stesso previsto per l'emissione dell'accertamento ordinario, ossia il termine decadenziale previsto per l'ordinaria attività di controllo indicato all'interno di ogni singola legge d'imposta.
La dottrina e la giurisprudenza hanno a lungo dibattuto sulla portata delle disposizioni in commento, cercando di tracciare un limite ben definito all'interno del quale l'Amministrazione Finanziaria si deve muovere. La circolare Mef 30.04.1977, n. 7/1496, afferma...