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Imposte e tasse 20 Agosto 2020

Condizioni per l'integrazione dell'accertamento tributario

La sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi consente all'Agenzia delle Entrate di modificare le carte già in tavola, ma con precise condizioni.

Entro gli stessi termini previsti per l'esercizio del potere ordinario di accertamento, l'Agenzia delle Entrate può procedere alla notifica di ulteriori avvisi, integrativi o modificativi dei precedenti, a condizione che siano rispettate le condizioni richiamate nell'art. 43, c.3, D.P.R. 600/1973 e nell'art. 57, c. 4, D.P.R. 633/1972. Le norme infatti dispongono che, in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, l'ente impositore possa emettere un nuovo avviso di accertamento che integri o modifichi quello precedentemente emesso. Innanzitutto, è necessario che siano sopravvenuti fatti nuovi, che il Fisco non conosceva e non poteva conoscere al momento dell'emissione del primo accertamento. Ulteriore condizione è che l'accertamento integrativo deve specificamente indicare nella motivazione, a pena di nullità, i nuovi atti, fatti o elementi sopravvenuti. Il termine per l'emissione dell'accertamento integrativo è lo stesso previsto per l'emissione dell'accertamento ordinario, ossia il termine decadenziale previsto per l'ordinaria attività di controllo indicato all'interno di ogni singola legge d'imposta. La dottrina e la giurisprudenza hanno a lungo dibattuto sulla portata delle disposizioni in commento, cercando di tracciare un limite ben definito all'interno del quale l'Amministrazione Finanziaria si deve muovere. La circolare Mef 30.04.1977, n. 7/1496, afferma...

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