Condominio minimo, la comunicazione degli interventi edilizi
L’Agenzia delle Entrate richiede la presentazione della comunicazione in presenza di almeno un condomino che esegue la cessione del credito e/o lo sconto in fattura.
Si ricorda, preliminarmente, che con l’art. 2 D.M. 1.12.2016 è stato stabilito che, ai fini della elaborazione delle dichiarazioni precompilate, gli amministratori di condominio devono trasmettere in via telematica, entro il 16.03 (in precedenza il 28.02) di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio, con evidenza delle quote di spesa assegnate a ogni condomino.
Il provvedimento, in effetti, impone l’obbligo ai soli amministratori di condominio e, quindi, ci si riferisce esclusivamente a quegli edifici con condòmini superiori a 8 e non anche a quelli definiti “minimi” ovvero con un numero di condòmini inferiori a 8 che, correttamente, sono organizzati e amministrati da soggetto qualificato.
Il problema, a ridosso della scadenza, prorogata dal 16.03.2022 al 7.04.2022, emerge in tutta la sua complessità dalla lettura combinata della risposta a un quesito (FAQ) del 23.03.2022 dell’Agenzia delle Entrate e delle istruzioni all’utilizzo del software per la comunicazione giacché si estende l’obbligo anche ai condomini minimi, con inevitabili criticità.
Stante il contenuto del decreto che ha introdotto l’obbligo, da sempre è stata ritenuta corretta l’esclusione dall’adempimento da parte dei condòmini che rappresentano i condomìni minimi, ma la recente risposta dell’Agenzia...