La riforma societaria del 2003 ha previsto per le Srl la figura dei soci d'opera, ovvero soci che effettuano i conferimenti mediante assunzione di obblighi aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società stessa. In tal caso i conferimenti devono essere garantiti mediante idonea garanzia. Tale disciplina parrebbe interessante per coinvolgere nuove risorse, senonché la relativa disciplina fiscale è d'ostacolo.
La materia è stata analizzata dall'Agenzia delle Entrate sin dalla risoluzione 16.03.2005, n. 35/E. Una società chiedeva lumi sul regime fiscale del conferimento d'opera per il socio d'opera, ritenendo che non costituisse una fattispecie imponibile, né di lavoro autonomo né di lavoro dipendente, in capo ai soggetti conferenti. Non vi sarebbe stato comunque un vuoto d'imposta, in quanto la futura cessione delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento sarebbe tassata per intero come reddito "diverso" ex art. 67 del Tuir, mentre le somme o i valori ricevuti nei casi di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale e liquidazione, rileverebbero come reddito di capitale, a norma dell'art. 47, c. 7 del Tuir.
Di diverso avviso l'Agenzia: il conferimento d'opera comporta l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale della società (macroclasse A o B-I-7) di un valore pari alle quote di capitale attribuite al socio...