Il Tribunale di Brescia ha ritenuto infondate le argomentazioni articolate dalla società ricorrente. Innanzitutto, il medesimo Tribunale effettua un vaglio di (in)attendibilità della perizia di stima prodotta dalla società derivante dall’inesistenza di una piattaforma che consenta lo scambio incondizionato tra criptovalute o tra criptovalute e monete aventi corso legale; ne consegue l’impossibilità di fare affidamento su prezzi attendibili perché collegati alle dinamiche di mercato. Al contrario, la specifica criptovaluta conferita dal socio è negoziabile solo sulla piattaforma dedicata alla fornitura di beni e servizi e che è riconducibile ai medesimi soggetti ideatori della criptovaluta stessa.
Il Tribunale rileva così un carattere autoreferenziale del bene che si vuole conferire, incompatibile con il livello di diffusione e pubblicità di cui si ritiene debba essere dotata una moneta virtuale che aspira a detenere una presenza effettiva sul mercato. A sostegno di tale conclusione il Tribunale richiama innanzitutto la funzione storica primaria del capitale sociale, in chiave di garanzia nei confronti dei creditori e individua quali caratteristiche il bene deve possedere per essere suscettibile di conferimento. Sono richieste in particolare le seguenti caratteristiche:
- idoneità a essere oggetto di valutazione, in un dato momento storico, prescindendosi per il momento dall’ulteriore problematica connessa alle potenziali oscillazioni del valore;
- esistenza di un mercato del bene in questione, presupposto di qualsivoglia attività valutativa, che impatterebbe poi sul grado di liquidità del bene stesso e, quindi, sulla velocità di conversione in denaro contante;
- idoneità del bene a essere bersaglio dell’aggressione da parte dei creditori sociali.
All’esito del gravame la posizione della Corte d’Appello si è rivelata ben più drastica di quella assunta dal Tribunale, nella misura in cui ha escluso in maniera categorica la possibilità che una criptovaluta possa essere conferita nel capitale sociale, laddove non è possibile attribuire alla criptovaluta una determinazione in valore (e cioè in euro) effettiva e certa. La Corte d’Appello di Brescia, quindi, rigetta il gravame e conferma la valutazione espressa dal notaio incaricato di ricevere il verbale assembleare, secondo il quale "le criptovalute, attesa la loro volatilità, non consentono una valutazione concreta del "quantum" destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto".
