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Imposte e tasse 19 Dicembre 2022

Confermata l'assoggettabilità all'Imu delle scuole paritarie

Con l’ordinanza 29.11.2022, n. 35123 la Suprema Corte conferma che l’attività delle scuole paritarie, se svolta con modalità commerciale, implica l’imponibilità Imu degli immobili.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 29.11.2022, n. 35123, è intervenuta nuovamente sulla questione dell’esenzione Imu per le scuole paritarie. La vicenda nasce con la notifica di avvisi di accertamento Imu a un istituto educativo titolare di una scuola paritaria il quale proponeva ricorso in primo grado, lamentando il mancato riconoscimento dell’esenzione Imu prevista dall’art. 7, lett. i) D.Lgs. 504/1992, cui opera rimando la normativa Imu. Le doglianze della contribuente non venivano accolte ed anche i Giudici di secondo grado rigettavano l’appello in ragione della mancanza del requisito oggettivo necessario per applicare l’esenzione (attività svolta con natura non commerciale). La CTR, ricordando che le rette scolastiche devono essere di importo simbolico idoneo a coprire solo una parte del costo del servizio, ha rilevato che nel caso in oggetto l’importo della retta applicata agli studenti superava mediamente il 50% del costo del servizio, ponendosi sul mercato come attività commerciale e che, in quanto tale, non poteva beneficiare dell’esenzione. L’art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992 e s.m.i. prevede l’esenzione per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. c), del Tuir, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso...

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