Confermate per il 2022 le aliquote Iva agricole per il legno
Anche per l’anno 2022 si applicano le percentuali di compensazione alle cessioni di legno e legna da ardere, mentre si rimane in attesa di analogo provvedimento per l’anno 2023 per bovini e suini.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con D.M. 10.10.2022 (in Gazzetta Ufficiale 24.11.2022, n. 275) ha confermato nel 6,4% per l’anno 2022 la percentuale di compensazione Iva applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere effettuate dai produttori agricoli.
Tale percentuale, giunge, quindi, al suo 3° anno di applicazione, essendo stata introdotta a partire dall’anno 2020 (D.M. 5.02.2021) e confermata per l’anno 2021 (D.M. 19.12.2021).
La fissazione della percentuale avviene, purtroppo, ex-post ma con effetto retroattivo da inizio anno essendo soggetta alla verifica del rispetto del limite massimo annuo di spesa di 1 milione di euro ma, fortunatamente, essendo confermata quella vigente per il 2021, applicata durante l’anno 2022 nelle liquidazioni periodiche dell’imposta, risultano confermati i comportamenti tenuti nel corso dell’anno e non sono necessari correttivi in sede di dichiarazione annuale Iva.
Analogamente a quanto avvenuto per l’anno scorso, quindi, è confermata la percentuale del 6,4% prevista dai richiamati Decreti per i prodotti di cui alla Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972 indicati ai numeri:
43, legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) ai quali si applica in fattura l’aliquota del 10%;
45, legno semplicemente squadrato escluso quello tropicale (v.d. 44.04) al quale si applica in fattura...