Coop e terzo settore 14 Dicembre 2021

Conferme della Cassazione sulla mutualità delle coop agricole

Ai fini della qualificazione, l’unica condizione rilevante è quella di cui all’art. 2513, c. 3, c.c.

Con riferimento alle cooperative agricole, la Cassazione Civile, Sez. V (sentenza 5.08.2021, n. 22307) ribadisce che, secondo l’art. 2513, c. 3, c.c., l’unica condizione richiesta ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione di mutualità prevalente è rappresentata dalla quantità o dal valore dei prodotti conferiti dai soci, che deve essere sempre superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti: concetto che è, di fatto, la letterale ripetizione del richiamato art. 2513, c. 3 c.c. (in senso conforme anche Cassazione n. 19351/2018). Si tratta del caso specifico delle cooperative agricole cd. di conferimento. che provvedono alla commercializzazione, nello stato originario o anche previa manipolazione, conservazione, valorizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai produttori agricoli soci. L’identico concetto è alla base dell'esenzione fiscale dei redditi conseguiti da tali cooperative prevista dall’art. 10 D.P.R. 601/1973 secondo il quale “Sono esenti da Ires i redditi conseguiti dalle società cooperative agricole mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci”. Tralasciando gli altri aspetti della vertenza, sullo specifico punto la Cassazione non ha avuto alcuna incertezza nell’affermare come tale...

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