Congruità dei prezzi ai fini Iva, un concetto sopravvalutato?
La detrazione Iva su un acquisto non può essere negata anche in caso di operazione ritenuta antieconomica venendo meno, nel caso contrario, la neutralità dell’imposta.
Negli anni scorsi, e più raramente anche oggi, si è osservato un filone di accertamenti fiscali volti a negare la deduzione della spesa in presenza di operazioni ritenute antieconomiche. Tale aspetto è, di per sé, delicato in quanto, se accolto dai giudici, introdurrebbe in via interpretativa il potere dell’Amministrazione Finanziaria di sottoporre a sindacato le scelte imprenditoriali.
SI badi che non ci stiamo riferendo a casi fraudolenti di sovrafatturazione ma a operazioni dove, ad esempio, viene contestata l’utilità di una certa sponsorizzazione, ma non il fatto che essa sia stata effettivamente resa e pagata, e dunque sia genuina.
Di ciò si è recentemente occupata, in ambito Iva, la Corte di Giustizia Europea (sentenza C-334/20 Amper Metal) che, giudicando su un caso ungherese, in un solco giurisprudenziale ormai consolidato, ha affermato che l’applicazione del concetto di inerenza in ambito Iva (art. 168 della Direttiva, art. 19 D.P.R. 633/1972) non rende necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall’Amministrazione Finanziaria nazionale o che i servizi acquistati non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di tale soggetto passivo.
Nel caso specifico, la legislazione ungherese in materia di imposte dirette stabilisce espressamente il potere di sindacato del Fisco sul prezzo dei servizi....