È interessante notare che l'art. 1135 C.C. si riferisce all'attività ordinaria in corso, perché prevede la conferma dell'amministratore; pertanto, è l'attività nel periodo della sua durata nel tempo. Si noti che il legislatore, all'epoca, ha previsto la redazione del rendiconto per cassa, suggerendo di impostare la gestione finanziaria sulla base del rendiconto preventivo. Infatti, a giudizio del legislatore, soltanto sulla base del rendiconto preventivo i condòmini sono tenuti ad approvare “la relativa ripartizione tra i condòmini”.
Invece, è molto interessante notare che al punto 3) il rendiconto dell'amministratore non prevede l'approvazione della ripartizione finale.
Redazione del rendiconto per cassa - Pertanto, a giudizio del legislatore, il rendiconto condominiale doveva essere predisposto con i seguenti documenti:
rendiconto preventivo con relativa ripartizione. Ovviamente il rendiconto preventivo doveva anche prevedere sia l'elenco e la somma dei debiti ancora da pagare derivanti dall'esercizio precedente, sia i crediti derivanti dalle quote condominiali previste a preventivo nell'esercizio precedente e non pagate;
rendiconto annuale dell'amministratore, ossia elenco e somma delle pezze giustificative pagate dall'amministratore, ed evidenza dell'eventuale residuo attivo (ossia somme in cassa e in banca), da considerare in sconto del preventivo...