Marito e moglie iscritti in anagrafi diverse, anche se non separati legalmente, non possono ipotizzare una "doppia abitazione principale". È un inutile tentativo di aggirare la norma.
Avverso l'avviso di accertamento, era stato proposto ricorso alla CTP deducendone l'illegittimità, in quanto il Comune non aveva tenuto conto del fatto che i coniugi risiedevano in abitazioni distinte e che quella di Bari, presso cui la ricorrente aveva dimora abituale, costituiva abitazione principale, non tassabile. Il Comune, costituito in giudizio, deduceva la legittimità dell'avviso di accertamento, in quanto il marito della ricorrente aveva già usufruito dell'esenzione ICI per abitazione principale per altro immobile, presso cui aveva fissato la propria residenza. Contro la sentenza della CTP, che aveva accolto il ricorso della contribuente, il Comune ha proposto appello. La CTR ha confermato la decisione di primo grado.
È intervenuta la Cassazione civile, sez. VI, 9.10.2020, n. 21873, che ha ritenuto non sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'esenzione ICI prima casa. Infatti, ai sensi dell'art. 8, c. 2 D.Lgs. 504/1992, così come modificato dall'art. 1, c. 173, lett. b) L. 296/2006, con decorrenza dal 1.01.2007, perché possa darsi luogo alla detrazione d'imposta occorre che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo "intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica". Si precisa nell'ultimo periodo dell'art. 8 D.Lgs. 504/1992 che "per abitazione principale si intende quella nella quale...