Connessione tra detrazione Iva e congruità della spesa
Il giudizio di congruità di un costo non può assurgere a elemento dirimente al fine di detrarre l’Iva sulla spesa sostenuta, eccezion fatta per il caso in cui venga evidenziata una palese antieconomicità.
In genere, rispetto al vaglio di inerenza dei costi così come elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, non devono considerarsi applicabili fattori correlabili a una valutazione di utilità o congruità degli stessi. Il principio è compendiato nell’ordinanza della Cassazione 9.09.2022, n. 26682, che ha specificamente trattato il tema di correlazione tra inerenza e detrazione d’imposta, sancito in materia di Iva.
La Cassazione ha opportunamente precisato che in materia di imposizione Iva, il vaglio di inerenza subisce alcune differenziazioni rispetto al regime ordinario previsto in materia di imposizione diretta. È stato osservato che in materia di Iva, il giudizio di congruità va differentemente graduato al fine di giungere a una corretta valutazione dell’inerenza, non potendosi in genere condizionare ed escludere il diritto alla detrazione ordinaria dell’Iva, con esclusione di tutte quelle fattispecie in cui si accerti che l’operazione realizzata è connotata da una manifesta antieconomicità rispetto all’attività concretamente svolta dal contribuente.
La graduazione dell’antieconomicità, per aver ingresso come elemento valutativo della detrazione deve, in concreto, oltre che esulare da un normale margine di errore del vaglio economico, essere di un’intensità tale da poter essere assunto come valido elemento indiziario, volto a dedurre...