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Società 03 Dicembre 2018

Consecutio temporum: lo iato temporale per il computo dei termini


Il principio della consecuzione delle procedure (art. 69-bis L.F.) nasce non tanto dall'esigenza di coordinare più procedure concorsuali succedutesi nel tempo e sfociate poi nel fallimento, bensì di limitare l'uso massiccio di strumenti di composizione della crisi volti a vanificare le pretese delle azioni revocatorie poste a tutela della par condicio creditorum. L'esigenza di bilanciamento è divenuta ancor più necessaria e indispensabile da quando il legislatore ha introdotto il cosiddetto concordato con riserva con cui gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore decorrono dalla data di pubblicazione sul Registro delle Imprese della sola domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, c. 6 L.F., con la possibilità di presentare il piano e la proposta nel termine fissato dal giudice, rendendo così irrevocabili tutti gli atti successivi alla domanda, compiuti in ragione di tale istituto. Per preservare la tutela dei creditori che verrebbe irrimediabilmente elusa, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo (anche dichiarata inammissibile) segua la dichiarazione di fallimento, i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria decorrono a ritroso dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese e non dal decreto di ammissione. L'unitarietà procedimentale non è esclusa nemmeno quando tra le due procedure intercorra un intervallo temporale...

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