Conseguenze della mancata iscrizione al Vies del cedente
Non integra una condizione sostanziale di rilievo per l’esenzione dall’Iva di una cessione intracomunitaria l’iscrizione al sistema Vies del soggetto cedente.
Operare cessioni intracomunitarie senza essere iscritti al sistema Vies può comportare contestazioni e recuperi d’imposta qualora si proceda a fatturare cessioni in esenzione Iva, ritenendole non imponibili ai sensi dell’art. 41, c. 1 D.L. 331/1993. In tal caso, infatti, gli organi di controllo, anche in assenza di iscrizione al Vies, ritengono che le sottese cessioni intracomunitarie difettino palesemente del presupposto fondamentale per il riconoscimento della natura intracomunitaria delle operazioni e che, quindi, vadano necessariamente assoggettate a imposizione in Italia.
La giurisprudenza della Cassazione, tuttavia, grazie a un cospicuo e ben chiaro contributo della giurisprudenza di matrice eurounitaria, propende per una conclusione diametralmente opposta alle posizioni assunte dall’Amministrazione Finanziaria in ordine alle contestazioni aventi ad oggetto il recupero dell’Iva non computata. Attualmente, è possibile affermare che la mancata iscrizione di un soggetto al Vies non costituisce né indizio dell'inesistenza dell'operazione, né sintomo di irregolarità dell’operazione (trattata come “non imponibile”) poiché, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità dell'Iva rilevano esclusivamente le condizioni sostanziali delle operazioni sottese, eccezion fatta...