La rettifica della detrazione Iva da determinare nel momento in cui si accede al regime forfettario può costituire un elemento demotivante nei confronti del regime agevolato, ma la penalizzazione sarebbe meno importante se almeno fosse possibile dedurre l'importo della maggiore Iva versata. Ma è possibile operare la deduzione? Verifichiamo questa situazione: un contribuente semplificato ha acquistato nel 2018 beni strumentali per € 18.000 detraendo la relativa Iva per € 3.960. Nel 2019 entra in regime forfettario che, come è noto, è un regime escluso da Iva. Tale passaggio determina le conseguenze previste nell'art. 19-bis2, c. 3 D.P.R. 633/1972 e cioè i 4/5 dell'Iva detratta (€ 3.168) dovranno essere restituiti, nel senso che saranno posti a incremento del valore del cespite. Stessa situazione (anzi più penalizzate poiché la rettifica avviene in unica soluzione) per l'Iva detratta sulle merci non ancora cedute al momento del passaggio al regime forfettario. La maggiore imposta va versata da parte del contribuente forfettario in unica soluzione. Ora l'Iva in questione si qualifica come imposta indetraibile, il che autorizza la rilevanza fiscale ai fini delle imposte dirette.
Il punto, peraltro, è stato affrontato nella circolare 13/E/2008 (par. 2.3.) che afferma: “Detta imposta, infatti, può essere assimilata, quanto al suo trattamento ai fini delle imposte dirette,...