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Società 18 Ottobre 2023

Conservazione delle delibere assembleari

La riforma del 2003 ha drasticamente ridotto il novero dei casi di impugnabilità delle delibere assembleari ed è stata inserita una tutela risarcitoria volta a impedire, ove possibile, l’invalidamento dell’atto.

L’art. 2379-bis c.c. prevede 2 casi in cui un vizio di nullità può essere sanato. In particolare, nel caso di deliberazione invalida per mancata convocazione, la norma esclude la facoltà di impugnare in capo a chi abbia, anche successivamente, dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea. Tale ipotesi, nonostante venga espressamente qualificata in termini di “sanatoria”, in realtà non produce effetti sulla validità della delibera. La disposizione si limita a privare di legittimazione attiva il soggetto che abbia dichiarato di non opporsi alle operazioni assembleari secondo il generale divieto di venire contra factum proprium. L’art. 2379-bis, c. 2 c.c. dispone poi che l'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. In tale caso, a differenza del primo, si tratta di una vera e propria sanatoria, nel senso che la delibera, fino a quel momento invalida, diviene valida in seguito a una verbalizzazione tardiva, a condizione che essa avvenga prima della delibera successiva. Non sussistono invece meccanismi sananti per la terza ipotesi di nullità ossia quando la delibera presenti un oggetto illecito o impossibile. Al di là della sanatoria espressamente disciplinata dal codice, esistono ulteriori meccanismi che consentono di tutelare la stabilità delle delibere...

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