IVA 04 Ottobre 2024

Consolidato fiscale: modalità di utilizzo del credito Iva trasferito

Con la risposta all’interpello 1.10.2024, n. 190, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le implicazioni fiscali derivanti dal trasferimento del credito Iva al consolidato fiscale nazionale e le modalità di apposizione del visto di conformità ai fini dell’utilizzo in compensazione.

L'Ires di gruppo può essere compensata con l'eccedenza a credito Iva trasferita dalla società consolidata nel rispetto del limite di 2 milioni di euro. Inoltre, il termine di 10 giorni, decorso il quale è possibile procedere alla compensazione, deve essere calcolato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione annuale Iva della consolidata. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 1.10.2024, n. 190.Il caso esaminato ha riguardato un gruppo quotato operativo in Italia mediante una stabile organizzazione e delle società controllate da questa. Nel 2005 è stata manifestata l’opzione per l’applicazione del consolidato fiscale. In questo contesto, alcune società controllate facenti parte del consolidato intenderebbero cedere alla consolidante il credito Iva nel limite dell’importo di 2 milioni di euro per il versamento dell’Ires dovuta dal consolidato nazionale.Con riferimento a quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: - ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l’Ires della fiscal unit, i crediti utilizzabili in compensazione per un ammontare non superiore all’Ires risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2 milioni di euro (ex artt. 34 L. 388/2000 e 7, c. 1, lett. b) D.M. 1.03.2018);- questi crediti possono essere utilizzati dalla...

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