Gli oli lubrificanti vengono definiti dal legislatore all’art. 62, c. 1, lett. a) del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1992), il quale fa riferimento alle singole nomenclature di quei prodotti assimilati agli oli lubrificanti, quando non utilizzati ai fini di carburazione/combustione (in caso di utilizzo come combustibile, infatti, si applica l’art. 21 e ss. del TUA); a tali prodotti si applica l’imposta di consumo, assimilata alle accise e, quindi, incorporata nel suo Testo unico.
L’imposta di consumo non è un’imposta armonizzata (come accade per le accise sui prodotti energetici), proprio in quanto solo alcuni Stati all’interno dell’Unione Europea l’hanno prevista (essi sono Grecia, Portogallo, Polonia e Svezia, tuttavia con aliquote inferiori alla nostra).
L’art. 61 del TUA dispone che obbligati al pagamento dell’imposta sono:
chi fabbrica;
chi effettua immissione in consumo di prodotti di provenienza comunitaria;
importatore da Paesi terzi; il medesimo articolo detta specifiche disposizioni per il concetto di immissione in consumo.
I soggetti obbligati al pagamento sono altresì obbligati:
a munirsi (prima dell’inizio dell’attività, o prima delle operazioni di importazione da Paesi terzi, ovvero di ricezione da Paesi comunitari) di apposita licenza fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Dogane competente;
al pagamento del diritto annuale di...